Accesso agli atti
L’accesso documentale (il tradizionale accesso agli atti), previsto dall’art.22 della Legge n.241/1990, permette a chiunque di richiedere documenti, dati e informazioni detenuti da una pubblica amministrazione/ gestore di pubblico servizio riguardanti attività di pubblico interesse, purché il soggetto che lo richiede abbia un interesse diretto, concreto e attuale rispetto al documento stesso. La richiesta va presentata alla pubblica amministrazione/ gestore di pubblico servizio che detiene il documento e deve essere regolarmente motivata. L’ente decide entro 30 giorni (fatti salvi eventuali ricorsi), trascorsi i quali la richiesta si intende respinta.
Recentemente, con il D. Lgs. 97/2016, emanato in attuazione della Legge Delega n. 124/2015 (cd. Riforma Madia), è stata introdotta tra le norme sugli obblighi di Trasparenza, la previsione di una nuova forma di accesso generalizzato che, nei sistemi anglosassoni è definita Freedom of Information Act (FOIA).
Il nuovo Accesso civico consente a chiunque di accedere a dati, documenti e informazioni delle pubbliche amministrazioni senza necessità di dimostrare un interesse legittimo (Art. 5, D.Lgs. 33/2013).
Il D.Lgs 33/2013 distingue l’accesso civico in:
- Accesso civico semplice (art.5, c. 1): consente a chiunque di richiedere documenti, dati o informazioni che le amministrazioni hanno l’obbligo di pubblicare ai sensi del decreto “trasparenza”.
- Accesso civico generalizzato (o accesso FOIA) consente a chiunque di richiedere documenti, dati o informazioni ulteriori rispetto a quelli che le amministrazioni sono obbligate a pubblicare (art. 5, c. 2), nel rispetto dei limiti derivanti dalla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti secondo l’attuale Ordinamento.
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ultimo aggiornamento: 30/05/2024