ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO
L’accesso generalizzato è stato introdotto dal D.Lgs. 97/2016 attuativo della L. Delega 124/2015 (cd Riforma Madia) con lo scopo di adeguare l’Ordinamento italiano agli standard internazionali in materia di trasparenza ed è il diritto di chiunque di richiedere dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, nel rispetto dei limiti derivanti dalla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti secondo l’attuale Ordinamento.
L’accesso civico “generalizzato” si applica nei confronti di Acquedotto del Fiora S.p.A., quale società a partecipazione mista pubblico-privata non a controllo pubblico, in quanto compatibile e limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all’attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell’Unione Europea esercitata dalla Società nell’espletamento delle proprie funzioni di gestione del Servizio Idrico Integrato.
Come esercitare l’accesso civico presso Acquedotto del Fiora Spa
L’istanza deve identificare i documenti, i dati, o le informazioni richieste; richieste generiche saranno considerate inammissibili. Richieste che riguardino un numero cospicuo di documenti ed informazioni saranno ritenute ammissibili, a meno che risultino manifestamente irragionevoli, cioè tali da comportare un carico di lavoro in grado interferire con il buon funzionamento della Società. La richiesta di informazioni può essere soddisfatta anche mediante esibizione dei documenti che quelle informazioni contengono con esclusione delle parti non pertinenti.
Per presentare la domanda si potrà utilizzare il questo modulo debitamente compilato. L’istanza deve essere sottoscritta e corredata dalla copia del documento d’identità del sottoscrittore, fatta eccezione per ii casi in cui la stessa sia stata sottoscritta digitalmente ovvero trasmessa tramite casella di posta elettronica certificata di cui all’art. 65, c. 1, lett. cbis del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.
Sono previste le seguenti modalità di presentazione:
- Telefono: 0564 42 26 11
- Casella di posta elettronica, abilitata alla sola ricezione delle istanze di accesso civico, accessocivico@fiora.it
Il procedimento operativo
Il procedimento di accesso generalizzato deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento dell’Istanza di Accesso Generalizzato.
Se l’istanza di accesso generalizzato riguarda dati, documenti o informazioni per i quali si individuino controinteressati (salvi i casi di pubblicazione obbligatoria), a tutela degli interessi giuridicamente rilevanti di quest’ultimi, la Società provvede a comunicare al soggetto l’avvenuta richiesta di accesso civico. Entro 10 giorni dalla ricezione di tale comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione alla richiesta di accesso. Decorso tale periodo, la Società provvede sulla richiesta, accertata la ricezione della comunicazione. Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di 30 giorni dalla presentazione dell’istanza con la comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell’accesso devono essere motivati con riferimento ai casi e ai limiti stabiliti dall’art. 5-bis.
In caso di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro il termine di trenta giorni il richiedente può fare ricorso all’Amministratore Delegato utilizzando il questo modulo , da inviare alla casella di posta elettronica accessocivico@fiora.it, o PEC protocollo@pec.fiora.it (si segnala che il suddetto indirizzo PEC è abilitato alla sola ricezione di messaggi provenienti da altre caselle PEC) o, infine, tramite posta all’indirizzo: Acquedotto del Fiora SpA via Mameli 10, 58100 Grosseto, ovvero ricorrere nelle modalità e nei termini dell’art. 116 del DLGS 104/2010.
Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dalla Società per la riproduzione su supporti materiali.
Esclusioni e limiti all’accesso generalizzato (art. 5-bis)
L’accesso generalizzato è negato, eventualmente anche solo in via temporanea, nei casi previsti al comma 3 dell’art. 5-bis del D.Lgs. 33/2013 (cd. eccezioni assolute). L’accesso generalizzato è altresì rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi indicati ai commi 1 e 2 dell’Art. 5 bis del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i. (cd. eccezioni relative o qualificate). In tali situazioni di esclusioni e limiti, la Società dovrà perciò valutare caso per caso se l’ostensione di quanto richiesto possa determinate un pregiudizio concreto e probabile agli interessi pubblici o privati indicati ai suddetti commi 1 e 2 dell’Art. 5 bis del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.
Se i limiti riguardano soltanto alcuni dati o alcune parti del documento richiesto viene garantito l’accesso parziale agli altri dati o alle altre parti.
Il titolare della gestione delle richieste di accesso civico generalizzato ai sensi dell’art. 5 comma 2 e seguenti e 5-bis del D.Lgs 33/2013 e ss.mm.ii è l’ufficio di Acquedotto del Fiora SpA che detiene il dato/documento o informazione richiesta.