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Attività e procedimenti

Per informazioni sui procedimenti di esproprio in corso, effettuati da ADF ai sensi di legge per l’adempimento delle attività previste dal proprio Statuto, inviare una PEC alla casella di posta certificata: protocollo@pec.fiora.it all’attenzione dell’Unità Servizi connessi al patrimonio (Tel. 0564 422611 – Fax 0564 22383)
(si segnala che il suddetto indirizzo PEC è abilitato alla sola ricezione di messaggi provenienti da altre caselle PEC)

Strumenti di tutela

– Tutela Giurisdizionale – RICORSO GIURISDIZIONALE AL TAR ( per vizi di legittimità del provvedimento ) :

Avverso i provvedimenti espropriativi può essere proposto ricorso giurisdizionale al TAR (Tribunale Amministrativo Regionale ) della Toscana ai sensi dell’art. 53 del D.P.R. n. 327/2001, come sostituito dall’Allegato 4, articolo 3, comma 10, d.lgs. n. 104 /2010, con le modalità di rito abbreviato stabilite dal codice del processo amministrativo ( art. 119 ,comma 1 lett.f) e segg. del d.lgs. n. 104 del 02/07/2010 )

entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento o piena conoscenza da parte del destinatario degli effetti dell’atto

Tutela Amministrativa – RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA (alternativo rispetto al ricorso giurisdizionale, per vizi di legittimità del provvedimento o tutela di un proprio diritto nelle sole materie di giurisdizione esclusiva)

Avverso i provvedimenti espropriativi può essere proposto ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica disciplinato dal D.P.R. n. 1199 del 24.11.1971

entro 120 giorni dalla notifica del provvedimento o piena conoscenza da parte del destinatario degli effetti dell’atto

Tutela GiudiziariaRICORSO AL GIUDICE ORDINARIO (per le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell’adozione di atti di natura espropriativa o ablativa ) disciplinato dall’articolo 29 del d. lgs. n. 150 del 01.09.2011 .

Le controversie in materia di opposizioni alla stima vanno presentate alla CORTE DI APPELLO nel cui distretto si trova il bene espropriato. Ai sensi dell’art. 54 del D.P.R. n. 327/2001 decorsi trenta giorni dalla comunicazione di deposito della stima della terna peritale o della Commissione Provinciale Espropri, prevista dall’ articolo 27, comma 2 del D.P.R. n. 327/2001, il proprietario espropriato, il promotore dell’espropriazione o il terzo che ne abbia interesse può impugnare innanzi all’autorità giudiziaria gli atti dei procedimenti di nomina dei periti e di determinazione dell’indennità, la stima fatta dai tecnici, la liquidazione delle spese di stima e comunque può chiedere la determinazione giudiziale dell’indennità.