Ad integrazione di quanto comunicato in precedenza, informiamo che il provvedimento dell’Autorità stabilisce una serie di criteri per la rateizzazione delle somme dovute dall’utente beneficiario delle previsioni in oggetto.
In sintesi, rinviando alla consultazione integrale della delibera, il provvedimento individua i tempi e modalità per la ripresa della fatturazione e dei pagamenti sospesi ai sensi della precedente delibera 810/2016 e la conseguente rateizzazione. In particolare, è stato previsto che, decorso il periodo di sospensione dei termini di pagamento previsti dalla delibera citata, le fatture i cui termini di pagamento siano stati sospesi e la fattura in cui sono contabilizzati eventuali consumi afferenti al periodo di sospensione (contabilizzanti le agevolazioni previste), saranno automaticamente rateizzate in 24 mesi, e senza interessi, se di importo superiore a 50€ coerentemente con la periodicità di fatturazione applicata al cliente finale. La rata non potrà essere comunque inferiore a 20€.
È fatta salva la facoltà per l’utente di provvedere al pagamento in maniera non rateizzata o di concordare un diverso piano di rateizzazione.
Per comunicare un eventuale diverso indirizzo di recapito per i documenti di fatturazione è possibile utilizzare i consueti canali di contatto dedicati all’utenza
Per maggiori informazioni leggi il testo completo della delibera dell’Autorità.
http://www.autorita.energia.it/it/docs/17/252-17.htm